Art. 1.
(Finalità).

      1. È riconosciuto lo specifico ruolo delle giovani generazioni, di età compresa tra i quindici e i trenta anni, nel processo di sviluppo del Paese al fine di promuovere politiche finalizzate alla partecipazione sul piano culturale e sociale mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa, promuovendo la loro rappresentanza nella società e nelle istituzioni, in particolare quelle locali, sia come singoli, sia nelle forme associate ed aggregate, favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
      2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia, gli enti locali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato promuovono, coordinano ed attuano interventi volti a garantire il sostegno ai diritti dei giovani e lo sviluppo dell'associazionismo giovanile, sostengono «progetti-giovani» e programmano politiche di piano per le giovani generazioni sia a livello locale che nazionale.
      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.